Statuto della Fondazione Forense Francesco Carnelutti – 2024

ENTE DEL TERZO SETTORE

 

1 – DENOMINAZIONE E SEDE
1. È costituita la “Fondazione forense Francesco Carnelutti – Ente del Terzo Settore”.
2. La sede della Fondazione è posta nel Comune di Udine, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine.
3. La Fondazione ha durata indeterminata.
4. L’attività della Fondazione è conformata al Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

2 – OGGETTO
1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di promozione culturale e di utilità sociale, mediante l’esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:
a) formazione post universitaria, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. g), D. Lgs. n. 117/2017;
b) educazione istruzione formazione professionale ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 117/2017;
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. i), D. Lgs. n. 117/2017;
d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. v), D. Lgs. n. 117/2017;
e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lett. w), D. Lgs. n. 117/2017.
2. La Fondazione, nello specifico, si propone di curare, organizzare e promuovere:
a – corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, attraverso la propria Scuola Forense, che integrino la pratica forense e siano idonei a costruire una base culturale e di esperienza per affrontare con preparazione e consapevolezza la professione di avvocato;
b – corsi o seminari di aggiornamento professionale, con le Università, con il CNF, con la Scuola Superiore dell’Avvocatura, con enti pubblici e privati, con la Scuola Superiore della Magistratura o con la formazione decentrata dei Magistrati, con gli Ordini degli Avvocati e con le Associazioni Forensi, o Enti similari anche di altri Stati, nell’ambito delle attività di formazione continua che devono essere gestite dai Consigli dell’Ordine Circondariali, di cui agli artt. 11 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale (l. 31 dicembre 2012, n. 247);
c – corsi per l’abilitazione all’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale degli Avvocati d’Ufficio, agli elenchi di cui all’art. 179 ter disp. att. c.p.c. e ad ogni altro elenco, albo o registro normativamente previsti e/o istituiti presso i Tribunali;
d – percorsi formativi finalizzati all’acquisizione del titolo di specialista, di cui all’art. 9, comma 3, della legge professionale, attraverso le convenzioni stipulate tra gli Ordini circondariali forensi e i Dipartimenti di Giurisprudenza che prevedano il coinvolgimento delle scuole forensi, come disposto dall’art. 3, comma 2, lettera c) del Regolamento del 20 giugno 2014, n. 3 e nel rispetto del decreto ministeriale di cui all’art. 9, comma 1, della legge n. 247/12;
e – percorsi formativi previsti dagli artt. 6 e 7 del regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 2014, n. 5 per l’accesso all’esame ed il conseguimento dell’abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori;
La Fondazione potrà inoltre:
f – acquistare, prendere in locazione o in comodato, locare beni immobili da destinare a sede della fondazione e dei servizi di interesse comune;
g – organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio, stage e quant’altro sarà ritenuto necessario e/o utile all’accrescimento ed alla diffusione della cultura giuridica;
h – curare la pubblicazione, su supporto cartaceo e multimediale, di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense, anche in collaborazione con le associazioni forensi;
i – dotarsi di siti internet, di canali multimediali, di piattaforme social ed avere uno o più domicili telematici;
l – redigere, presentare e gestire, anche in partenariato con altri Enti, appositi progetti, nelle materie statutarie da sottoporre ad ogni altro Ente o Istituzione, avente competenza in materia di formazione ed aggiornamento professionale, onde conseguire il finanziamento delle risorse all’uopo previste;
m – istituire borse di studio o altre provvidenze ritenute opportune, per i discenti meritevoli;
n – collegarsi con le Università o con organizzazioni similari, Enti pubblici e privati, Associazioni, stipulando con essi apposite convenzioni per lo scambio di informazioni, per l’organizzazione di seminari comuni e per altre forme di collaborazione, al fine di qualificare ancor più la formazione e l’aggiornamento.
3. La Fondazione potrà svolgere anche attività diverse purché siano secondarie e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali sue proprie, nei limiti di cui all’art. 6, D. Lgs. n. 117/2017.
4. La Fondazione può avvalersi, rispettivamente ai sensi degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 117/2017, di lavoratori dipendenti e di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3 – PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione, quale patrimonio indisponibile, così composto:
a. – da quanto messo a disposizione dai suoi Fondatori, pari a euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), quale apporto dei soci nelle seguenti misure: Gorizia (€ 4.736,84), Pordenone (€ 7.894,74), Trieste (€ 6.315,79), Udine (€ 11.052,63);
b. – da apporti o conferimenti successivi di denaro o di beni mobili ed immobili o altre utilità che perverranno alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione;
c. – da beni mobili e immobili che vengano acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita dei beni compresi nel fondo di dotazione.
2. Il patrimonio della Fondazione è altresì costituito dal Fondo di gestione, così composto:
a. – dall’eventuale contributo annuale dei Soci Fondatori determinato nel bilancio preventivo;
b. – dalle quote di iscrizione a corsi, seminari ed eventi e dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie e strumentali;
c – dalle rendite del patrimonio indisponibile e da ogni altro bene mobile o immobile che potrà pervenire da soggetti pubblici o privati, che non sia espressamente destinato a incremento del patrimonio indisponibile;
d. – dagli eventuali utili di gestione annuale;
e. – dai contributi straordinari che possono essere erogati dai Fondatori per il perseguimento di iniziative da deliberarsi;
f. – da liberalità, legati, eredità, erogazioni che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione.
3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017.

4 – SOCI FONDATORI
1. Sono “Soci Fondatori” gli Ordini degli Avvocati di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.
2. I Soci Fondatori hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

5 – ORGANI DELLA FONDAZIONE
1. Sono Organi della Fondazione:
a. – l’Assemblea, composta dai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati dei Soci Fondatori quali membri di diritto, e dagli avvocati, pure aventi il diritto di voto, indicati al momento del proprio insediamento da ciascun Consiglio dell’Ordine Fondatore in ragione di un componente ogni 500 (cinquecento), o frazione, di avvocati iscritti al rispettivo Ordine, con la precisazione che nessun Ordine potrà indicare un numero di componenti superiore alla metà del totale, compresi i Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati dei Soci Fondatori, nei limiti di cui all’art. 24 del D.lgs. n. 117/2017;
b. – il Consiglio di amministrazione, composto da un numero di 5 (cinque) membri eletti dall’Assemblea della Fondazione in ragione di due componenti per il socio fondatore Ordine degli Avvocati di Udine ed uno per gli altri tre soci fondatori, scelti tra gli iscritti ai rispettivi Ordini;
c. – il Sindaco Unico.

6 – ASSEMBLEA
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti l’Assemblea, almeno tre volte l’anno, con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la seduta. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo o la modalità di collegamento, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in piú luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
– che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
– che sia consentito al presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
In tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
3. L’Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli stessi.
Nel quorum deliberativo vanno conteggiati anche gli astenuti, da considerarsi quali voti contrari.
4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, oppure, in alternativa, dal Consigliere più anziano d’età.
5. L’Assemblea:
a. approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
b. nomina i componenti del Consiglio di amministrazione, rispettando l’equilibrio di genere e garantendo così che del genere meno rappresentato siano nominati almeno due componenti del CdA;
c. revoca i componenti del Consiglio di amministrazione;
d. nomina il sindaco unico e il revisore dei conti nei casi previsti dalla legge;
e. modifica lo statuto, ad eccezione delle previsioni statutarie riguardanti lo scopo e le finalità perseguite, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto di voto;
f. delibera, a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, fusione o scissione della Fondazione;
g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza dell’Assemblea.
6. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto con la deliberazione di cui sopra, alla lett. f), con la quale si nominerà il/i Liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguono finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell’Ufficio di cui all’art. 45 del Codice del Terzo Settore.
7. I soci potranno recedere dalla Fondazione con un preavviso scritto di almeno tre mesi da far pervenire all’indirizzo p.e.c. della Fondazione, con effetto allo scadere dell’anno in corso, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

7 – DURATA CARICHE SOCIALI
1. I componenti del Consiglio di amministrazione, il sindaco unico, l’eventuale revisore durano in carica 4 (quattro) esercizi fino all’approvazione del conto consuntivo e possono essere riconfermati.
2. I soggetti nominati dal Consiglio di amministrazione, ai sensi della lett. c) dell’art. 8 del presente Statuto e secondo i criteri e per la durata indicati nel relativo regolamento, durano in carica in ogni caso fino alla nomina dei nuovi membri in loro sostituzione.
3. Tutti i componenti degli organi monocratici o collegiali, possono essere, per giusta causa, revocati o sostituiti dall’organo che li ha nominati o eletti.

8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Nella prima seduta, convocata dal consigliere più anziano d’età, il Consiglio di amministrazione elegge al suo interno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, ed eventualmente il Vicepresidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.
2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno due volte l’anno, con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione, da inviarsi almeno otto giorni prima della data prevista per la seduta. È ammessa la convocazione urgente, con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, fino al giorno prima della data prevista per la seduta. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo o le modalità di collegamento, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
3. È possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione, mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in piú luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
– che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
– che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
In tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio di amministrazione:
a. redige e sottopone all’Assemblea una relazione generale sull’attività svolta, nonché i bilanci relativi all’esercizio;
b. delibera sulle materie di amministrazione ordinaria e sugli atti di amministrazione straordinaria;
c. nomina, secondo i criteri indicati nel regolamento dallo stesso adottato, in relazione a tale profilo, soggetti a cui delegare specifici incarichi, nonché le commissioni di studio e/o scientifiche e i coordinatori;
d. emana regolamenti che disciplinano le singole attività previo parere consultivo dell’assemblea;
e. determina l’entità dei compensi spettanti a docenti, collaboratori, coordinatori ecc., nel rispetto dell’art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017;
f. delibera l’acquisto e la vendita di beni immobili rientranti nel patrimonio della Fondazione;
g. accetta donazioni ed eredità;
h. approva lo schema degli eventuali contratti editoriali da stipularsi dal Presidente e i regolamenti circa la proprietà letteraria delle pubblicazioni;
i. bandisce concorsi e borse di studio, istituisce premi e si rende promotore di eventi formativi in attuazione delle politiche comunitarie;
l. delibera su ogni altra materia d’interesse della Fondazione.
6. Il Presidente, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, riferisce all’Assemblea sull’attività svolta nell’anno precedente.
7. La rappresentanza della Fondazione spetterà al Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, all’eventuale Vicepresidente.

9 – ORGANO DI CONTROLLO
1. L’organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dall’Assemblea ed è scelto tra le persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.
2. Al Sindaco Unico si applica quanto previsto dall’art. 30 del codice del terzo settore.
3. Nei casi previsti dalla legge, l’Assemblea nomina altresì un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell’art. 31 del codice del terzo settore.

10 – ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all’Assemblea per la sua approvazione il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell’art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo settore, in caso di raggiungimento delle soglie ivi previste.
3. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

11 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Tutte le cariche e le funzioni degli organi, salvo rimborsi spese adeguatamente documentati, sono svolte gratuitamente.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

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