Statuto

Art. 1 – Denominazione, sede e durata.
Art. 2 – Scopo
Art. 3 – Fondatori
Art. 4 – Organi
Art. 5 – Consiglio di Amministrazione
Art. 6 – Presidente
Art. 7 – Vicepresidente
Art. 8 – Segretario
Art. 9 – Tesoriere
Art. 10 – Comitato Scientifico
Art. 11 – Direttore del Comitato Scientifico
Art. 12 – Scuola forense
Art. 13 – Revisore legale dei conti
Art. 14 – Patrimonio
Art. 15 – Esercizio sociale, rendiconto e bilancio preventivo.
Art. 16 – Revoca componenti
Art. 17 – Esclusione e recesso.
Art. 18 – Scioglimento
Art. 19

Art. 1 – Denominazione, sede e durata.

È costituita la “Fondazione Forense Francesco Carnelutti” con sede in Udine presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine. La durata è illimitata.

Art. 2 – Scopo

La Fondazione si propone:
a) di fornire le condizioni per una crescita della cultura forense e giudiziaria nell’ambito del Distretto di Trieste, che coinvolga e amalgami le diverse componenti associative che in essa traggono le ragioni della loro esistenza;
b) di predisporre per i giovani, che intendono intraprendere la libera professione di Avvocato, strumenti di studio e di formazione forense, a tale scopo, anche e in particolare, dando vita a una apposita Scuola Forense, di indirizzo teorico, pratico, anche tenuto conto delle indicazioni e delle direttive del Consiglio Nazionale Forense;
c) di fornire agli Avvocati che operano nell’ambito del Distretto di Trieste un servizio di aggiornamento e possibilità di specializzazione nei diversi settori forensi e dell’attività giudiziaria.La Fondazione potrà inoltre:
– promuovere direttamente ovvero attraverso la creazione di cooperative e di strutture, attività per rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo forense e giudiziario;
– acquistare, prendere in locazione, locare, beni immobili da destinare a sede della Fondazione e dei servizi d’interesse comune e dei suoi soci;
– organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio;
– curare, anche a mezzo di pubblicazioni, la conoscenza degli scopi e dei programmi della Fondazione dell’attività svolta;
– curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense;
– collaborare con altri soggetti pubblici o privati nelle modalità più opportune per il raggiungimento dello scopo anche stipulando apposite convenzioni;
– svolgere qualsiasi altra attività utile e funzionale al conseguendo dei suoi scopi.

Art. 3 – Fondatori

I soci fondatori si distinguono in:
– promotori, che hanno costituito la Fondazione;
– partecipanti, che sono quelli ammessi alla Fondazione in un momento successivo.
Sono fondatori promotori gli Ordini degli Avvocati di Udine, Gorizia e Tolmezzo.
Sono fondatori partecipanti gli Ordini di Trieste dall’11 novembre 2004 e di Pordenone dal 16 settembre 2022.
I diritti attivi e passivi dell’Ordine di Tolmezzo, a seguito della sua soppressione, sono trasferiti all’Ordine di Udine.

Art. 4 – Organi

Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Vicepresidente;
d) il Tesoriere;
e) il Segretario;
f) i Comitati scientifici;
g) i Direttori dei Comitati;
h) il Revisore legale dei Conti.
Gli stessi durano in carica lo stesso periodo del Consiglio di amministrazione.
Tali incarichi, eccetto quello di Revisore legale dei conti, non sono retribuiti.

Art. 5 – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, che dura in carica quattro anni.
Il Consiglio è composto da Avvocati nominati da ciascun Consiglio dell’Ordine Fondatore, in ragione di un componente ogni 500, o frazione, di Avvocati iscritti al rispettivo Ordine.
In ogni caso i rappresentanti di un Ordine non potranno superare la metà del numero complessivo dei componenti del Consiglio d’Amministrazione.
Il componente dovrà mantenere durante il mandato l’iscrizione all’Ordine nel quale è stato eletto. In difetto, cesserà dalla carica e sarà sostituito da altro componente eletto dal consiglio dell’Ordine di provenienza.
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato in via ordinaria dal Presidente quando ritenuto opportuno e comunque almeno due volte l’anno, con preavviso da inviare anche a mezzo di messaggio elettronico almeno una settimana prima.
È convocato in via straordinaria con le medesime modalità previste dal comma precedente su richiesta di un terzo dei Consiglieri o su iniziativa del Presidente anche con termine di 48 ore di preavviso.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti, eccetto per la delibera di scioglimento per la quale è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
a) approva il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo;
b) modifica lo Statuto;
c) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
d) delibera di proporre causa, resistere in giudizio, costituirsi parte civile, proporre querele e denunce;
e) delibera gli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
f) nomina i componenti dei Comitati Scientifici e approva i piani di lavoro da essi eventualmente proposti;
g) delibera l’assunzione del personale, determina gli stipendi, le indennità e i compensi per il personale e i collaboratori;
h) delibera l’acquisto, la vendita di mobili e immobili;
i) accetta donazioni ed eredità;
j) approva lo schema degli eventuali contratti editoriali e di regolamenti circa la proprietà letterarie delle pubblicazioni;
k) bandisce concorsi a borse di studio e istituisce premi;
l) elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
m) nomina i Componenti dei Comitati scientifici, individuando previamente il numero, e i suoi Direttori;
n) nomina il Revisore legale dei conti.

Art. 6 – Presidente

Presidente della Fondazione è eletto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, con criterio che favorisca la rotazione tra i componenti dei diversi Ordini.
Il Presidente, in particolare:
a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, senza necessità di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, per ogni e qualsiasi atto od operazione di gestione ordinaria e straordinaria;
b) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni;
c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
d) cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
e) in caso di necessità ed urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica del rispettivo organo nel corso della prima seduta utile;
f) cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.
g) provvede agli atti di ordinaria amministrazione;
h) stipula i contratti.

Art. 7 – Vicepresidente

Il Vicepresidente, eletto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza e di impedimento di questi.

Art. 8 – Segretario

Il Segretario, eletto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, tiene i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – Tesoriere

Il Tesoriere, eletto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, cura la gestione economica della Fondazione.
Il Tesoriere è autorizzato a operare sul conto corrente della Fondazione, effettuando pagamenti e investimenti.
Per avvalersi del personale amministrativo dell’Ordine di appartenenza, il Tesoriere dovrà proporre al Consiglio di Amministrazione il nominativo del collaboratore, ai fini dell’approvazione delle relative mansioni.
Il Tesoriere predispone ogni anno, per sottoporli all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, i progetti di rendiconto consuntivo e di bilancio preventivo, nonché le relative relazioni.

Art. 10 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è costituito da tre a cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra avvocati, magistrati e docenti universitari e dura in carica per il periodo corrispondente al mandato del Consiglio che ha nominato i suoi componenti.
Il Consiglio di amministrazione può costituire più comitati in ragione dei diversi progetti che intende perseguire. A titolo meramente esemplificativo per la Scuola Forense, per la formazione continua, per la formazione specialistica, per riviste scientifiche ecc.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione di membri del Comitato in caso di dimissioni o di impedimento degli stessi.
Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche materie designati dal Consiglio medesimo.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. È convocato dal suo Direttore o dal Presidente della Fondazione in caso di richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Comitato è normalmente presieduto dal Direttore, salvo la presenza del Presidente della Fondazione. Quest’ultimo è chiamato a presiederlo quando la riunione sia stata richiesta da oltre un terzo dei componenti.
Alle sedute del Comitato Scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Comitato Scientifico attraverso il Direttore:
a) propone al Consiglio di Amministrazione le attività da svolgere per il conseguimento dello scopo della Fondazione;
b) gestisce e organizza la Scuola forense, previa approvazione del programma e dei docenti da parte del Consiglio di Amministrazione;
c) gestisce e organizza corsi di formazione e aggiornamento forense, studi, ricerche, progetti e programmi previsti, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
d) esprime pareri su questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Direttore del Comitato Scientifico

Il Direttore viene eletto dai membri del comitato stesso tra i suoi componenti.
Il Direttore dà attuazione ai programmi e coordina le attività del Comitato scientifico e della Scuola. Lo stesso rende conto della sua attività al Consiglio di Amministrazione a ogni riunione al quale è invitato.

Art. 12 – Scuola forense

ABROGATO

Art. 13 – Revisore legale dei conti

Il Revisore legale dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione possibilmente tra gli iscritti negli Albi degli Ordini del Distretto.
Il Revisore legale vigila sulla gestione amministrativa e sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti: accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo in merito ai quali trasmette relazione al Consiglio di Amministrazione.
Il Revisore legale dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito come segue:
a) dal versamento effettuato dagli Ordini Fondatori promotori e partecipanti;
b) dai beni mobili e immobili, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione;
c) dalle rendite del patrimonio;
d) da ogni altro bene mobile ed immobile che potrà pervenire da soggetti pubblici o privati;
e) dagli eventuali avanzi di gestione annuale;
f) da proventi di natura straordinaria;
g) da liberalità, legati, eredità, erogazione ed ogni altro provento derivante dalle attività svolte.
Eventuali conferimenti straordinari dovranno essere effettuati dagli Ordini fondatori in rapporto al numero di consiglieri che li rappresentano nel Consiglio d’Amministrazione.

Art. 15 – Esercizio sociale, rendiconto e bilancio preventivo.

L’esercizio finanziario della Fondazione coincide con l’anno solare.
Il rendiconto consuntivo deve essere predisposto dal Tesoriere e messo a disposizione del Consiglio di Amministrazione almeno 15 giorni prima della riunione per l’approvazione, che deve avvenire entro 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio.
Il rendiconto consuntivo è reso pubblico attraverso il sito internet della Fondazione. Ogni Ordine Fondatore può pubblicarlo sul proprio portale.
Il bilancio preventivo deve essere predisposto dal Tesoriere, sentito il Direttore del Comitato scientifico e messo a disposizione del Consiglio di Amministrazione almeno 15 giorni prima della riunione per l’approvazione, che deve avvenire entro 31 dicembre di ciascun anno.
È fatto divieto di distribuire fra i Fondatori, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o in caso di scioglimento.

Art. 16 – Revoca componenti

I componenti degli organi monocratici o collegiali previsti dal presente statuto, possono essere revocati e sostituiti dall’organo che li ha nominati o eletti, con le stesse modalità previste per la nomina o l’elezione.
Il componente subentrante dura in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

Art. 17 – Esclusione e recesso.

Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza l’esclusione dei soci per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
– inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti nel presente statuto;
– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
– comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
I soci possono recedere dalla Fondazione ai sensi dell’art. 24 c.c., fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e l’indissolubilità del vincolo dei beni conferiti agli scopi descritti nel presente statuto.
Il recesso dovrà essere comunicato con preavviso di almeno un anno e non avrà comunque effetto per gli Ordini fondatori sino alla conclusione del ciclo formativo da parte degli iscritti all’Ordine recedente.

Art. 18 – Scioglimento

Lo scioglimento deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore, preferibilmente nella persona del Presidente pro tempore.
Esperita la liquidazione di tutti i beni, estinte le obbligazioni, tutti i beni residui saranno devoluti agli Ordini Fondatori in rapporto ai rispettivi iscritti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

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