Criteri Esami di Stato

Ministero della Giustizia

Avviso 15 novembre 2019 – Sessione di esame avvocati 2019 – Criteri di valutazione delle prove scritte
15 novembre 2019

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

Commissione presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato sessione 2019 – Decreto Legge 21
maggio 2003 n. 112 coordinato con Legge di conversione 18 luglio 2003 n. 180 – nominata con D.M. 23
ottobre 2019

INDICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE FORENSE – SESSIONE 2019

La Commissione Centrale per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, nominata con D.M. 23 ottobre 2019, ha definito i seguenti criteri per la valutazione degli elaborati scritti e per lo svolgimento delle prove orali in modo da coordinare tutte le Sottocommissioni ed al fine di garantire una uniformità di valutazione delle prove stesse su tutto il territorio dello Stato.

In premessa, si raccomanda a tutte le Sottocommissioni la massima e rigorosa attenzione in ordine al divieto di introdurre nelle aule d’esame – a pena di esclusione dalla prova – carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere non autorizzati.

Parimenti si raccomanda l’attenta vigilanza durante lo svolgimento delle prove scritte al fine di garantirne la regolarità.

E’ severamente vietato che i candidati abbandonino il posto loro assegnato per interloquire con altri candidati o con i componenti delle sottocommissioni. E’ altresì vietato uscire dall’aula dell’esame, pena l’esclusione.

Per tali motivi la Commissione dispone che i Presidenti delle sottocommissioni non consentano punti di ristoro e di ritrovo all’interno delle aule di esame o in prossimità di esse, anche al fine di salvaguardare la capacità di concentrazione dei candidati.

Si invita, altresì, i Presidenti delle Sottocommissioni a vietare l’utilizzo dei servizi igienici, salvo motivate esigenze autorizzate dallo stesso Presidente della sottocommissione, per le prime due ore dalla lettura delle tracce di esame.

Dovrà essere comunque garantito l’ordinato accesso ai servizi igienici cercando di evitare che le relative aree diventino punti di incontro e confronto.

E’ consentita la consultazione, da parte dei candidati, di codici corredati dai riferimenti giurisprudenziali attinenti alle singole disposizioni, alla rigorosa condizione, naturalmente, che sia riportato esclusivamente il testo delle sentenze in questione, ancorché ordinate organicamente secondo criteri di logica giuridica, con esclusione, quindi, di ogni integrazione esplicativa, illustrativa o esemplificativa, ivi compresi codici contenenti schemi e tabelle. Sono ammessi i vocabolari della lingua italiana, i vocabolari italiano/lingua straniera e i dizionari dei sinonimi.

È assolutamente vietato introdurre nella sede di esame telefoni cellulari, agende elettroniche, computer e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. A tale riguardo, i Presidenti cureranno che dei suindicati divieti sia data comunicazione ai candidati sia in sede di consegna dei codici sia in apertura di ciascuna prova di esame. Si segnala, infine, l’esigenza che i Presidenti delle Sottocommissioni sollecitino i competenti Uffici di ciascuna Corte di Appello alla adozione di ogni misura atta ad assicurare la massima vigilanza durante lo svolgimento delle prove scritte di esame, dotandosi anche di apparati idonei alla rilevazione dell’uso di telefoni cellulari ed altri mezzi di trasmissione nelle aule di esame.

Si raccomanda, al fine di garantire una migliore efficienza nei controlli e negli accessi ai locali di svolgimento delle prove d’esame, che i codici ed i testi di legge vengano consegnati dal candidato in epoca anteriore a quella della data di svolgimento della prima priva scritta. Inoltre, che le postazioni di lavoro di ciascun candidato siano preventivamente assegnate dalle sottocommissioni secondo i criteri organizzativi che quest’ultima intenderà adottare.

Si premette inoltre che comunque la correzione degli elaborati scritti dovrà iniziarsi non oltre il 21 gennaio 2020 e dovrà concludersi entro il 21 giugno 2020, data prorogabile per una sola volta e per non oltre ulteriori novanta giorni, con provvedimento del Presidente della Corte d’appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

Le Sottocommissioni eventualmente in ritardo nella correzione dovranno, comunque, darne immediata notizia alla Commissione Centrale che adotterà gli opportuni provvedimenti.

La Commissione, dopo ampia ed articolata discussione, vista ed applicata la Legge 18 luglio 2003, n. 180, nonché il R.d.l. n. 1578/1933 e il R.d. n. 37/1934 e successive modificazioni ed integrazioni, ha definito i seguenti criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti:

Correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico; Chiarezza, logicità, completezza, sinteticità e non ridondanza, nonché rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche;

Dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali; il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi sintetici riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque devono esserne indicati gli estremi giurisprudenziali;

Dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati strettamente pertinenti al quesito da risolvere;

Dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

Coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente e pertinente indicazione dell’impianto normativo di riferimento;

In ordine alle conclusioni raggiunte, capacità di argomentarle adeguatamente, anche se in maniera difforme dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario;

Dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione per ciò che concerne, specificamente, l’atto giudiziario.

Per quanto specificatamente attiene alla prova scritta relativa alla redazione di un atto giudiziario in materia civile, penale o amministrativa, sussistenza nell’elaborato di tutti gli elementi essenziali previsti dall’ordinamento per la redazione dell’atto oggetto specifico della prova scritta (ad es. atto di citazione: curia adita, indicazione delle parti, esposizione in fatto e diritto, vocatio in ius, conclusioni, data, firma, relata di notifica, procura alle liti), richiamando, in particolare, il precedente criterio di cui al punto 2. I sopra indicati criteri dovranno essere fatti propri dalle Sottocommissioni e degli stessi dovrà esserne data lettura ai candidati in sede di esame.

Le operazioni di correzione dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto delle norme sulla composizione delle Sottocommissioni, ciascuna delle quali dovrà provvedere esclusivamente all’esame dei candidati ad essa assegnati in piena autonomia.

Dovrà essere garantita:

l’assegnazione degli elaborati con suddivisione del lavoro tra le sottocommissioni, utilizzando un criterio distributivo basato su di un numero progressivo; per l’effetto il principio dell’anonimato viene garantito dal mescolamento effettuato il giorno immediatamente successivo alla terza prova a cura della seduta plenaria della sottocommissione ove i candidati sono iscritti (ex art. l’art. 22, comma 4, del R.D. n. 37/1934), e si raccomanda di dare adeguatamente atto a verbale, di tale operazione.

Si precisa che la Commissione in seduta plenaria di cui al comma 4 dell’art. 22 R.D. n. 37 del 22 gennaio 1934 sia da intendersi la Prima Sottocommissione distrettuale al cui Presidente vengono riconosciute le funzioni rappresentative per gli adempimenti previsti dal su citato articolo.

I candidati verranno designati dal Presidente della Prima Sottocommissione anche su base volontaria. le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti gli elaborati con immediata annotazione scritta in numeri e lettere su ciascuna prova e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, secondo quanto previsto dall’art. 23, 3° comma R.D. n. 37/1934.

nel caso in cui le Sottocommissioni, in sede di correzione e di valutazione degli elaborati scritti, rilevino la presenza di elaborati uguali per forma e sostanza, si procederà all’annullamento delle prove con conseguente giudizio di inidoneità di tutti i candidati per i quali si sia rilevata la predetta anomalia; se però la Sottocommissione riuscirà ad individuare il candidato plagiante, dovrà procedere alla esclusione solo di quest’ultimo.

Si raccomanda, inoltre, di garantire che l’avvicendamento o la sostituzione dei commissari, nel caso in cui ne ricorra la necessità, avvenga sempre nell’ambito dei componenti della stessa Sottocommissione.

Si rappresenta che l’art. 22 commi 3 e 4 del R.D. 1578/1933 non disciplina espressamente il procedimento di sostituzione del singolo Commissario, ragione per cui il predetto deve intendersi nell’esercizio delle sue funzioni fino alla pubblicazione del D.M. di sostituzione; tutto ciò al fine di garantire la regolarità del funzionamento delle sottocommissioni.

Con riferimento alle prove orali, si ribadisce l’obbligatorietà dell’illustrazione delle prove scritte (art. 17 bis R.D. n. 37/1934), cui faranno seguito le domande dei Commissari su ciascuna materia, a partire da Deontologia e Ordinamento Professionale Forense a cura del Presidente.

Si invitano, comunque, tutte le Sottocommissioni al rigoroso rispetto delle norme che regolano l’esame di Stato e segnatamente: il R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578; il R.d. 22 gennaio 1934, n. 37; il D.l. 21 maggio 2003, n. 112, conv. in Legge 18 luglio 2003, n. 180; tutte le successive integrazioni e modificazioni.

La Commissione si riserva di precisare in una successiva riunione i criteri per le prove orali e la loro valutazione.

Il Presidente della Commissione provvederà a comunicare il presente verbale ai nominati ispettori ministeriali mentre i suindicati criteri di valutazione anche ai Consigli degli Ordini degli Avvocati distrettuali affinché si dia diffusione mediante pubblicazione sui rispettivi siti. La Commissione Centrale provvederà ad acquisire le relazioni relate dagli ispettori ministeriali.

Roma, 15 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Alberto Marchesi

I COMPONENTI
Giuseppina Ostuni
Fabrizio Gandini
Massimiliano Pacifico
Floriana Cicchino
Massimo Vincenti

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